G-01Guida tecnica

Dichiarazione di conformità (DM 37/08): cos’è, quando serve e come compilarla

Di Giulio TrovatoAggiornata il 11 minuti di lettura

In breve

Cosa prevede il DM 37/08, quando la dichiarazione di conformità è obbligatoria, chi la firma, quando serve il progetto, a chi va consegnata e quali sanzioni sono previste. Con i riferimenti agli articoli.

La dichiarazione di conformità degli impianti (DiCo) è il documento con cui l’impresa installatrice attesta che un impianto è stato realizzato a regola d’arte, secondo il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Questa guida riassume cosa prevede il decreto, quando la dichiarazione è obbligatoria, cosa contiene e a chi va consegnata, con i riferimenti agli articoli. In fondo trovi come spostarne la compilazione dal PC della sera al cantiere.

Cos’è la dichiarazione di conformità

L’art. 7 del DM 37/08 stabilisce che al termine dei lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle di funzionalità, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, redatta sul modello dell’Allegato I. Ne fanno parte integrante la relazione con la tipologia dei materiali impiegati e, quando previsto, il progetto. Le imprese non installatrici che hanno un ufficio tecnico interno usano invece il modello dell’Allegato II.

Cosa prevede il DM 37/08

Il decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, regola l’installazione degli impianti all’interno degli edifici: chi può installarli (imprese abilitate, art. 3), con quali requisiti (art. 4), quando serve un progetto (art. 5), come si realizzano (regola d’arte, art. 6), la dichiarazione di conformità (art. 7), gli obblighi di committente e proprietario (art. 8), il deposito presso lo sportello unico (art. 11) e le sanzioni (art. 15). Si applica alle sette tipologie dell’art. 1, comma 2:

Art. 1, comma 2, DM 37/08 (testo vigente su Normattiva).
LetteraImpianti
a)Impianti elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere
b)Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici e in fibra ottica
c)Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, evacuazione dei fumi, ventilazione
d)Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura
e)Distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, compresi fumi e ventilazione
f)Impianti di sollevamento di persone o cose: ascensori, montacarichi, scale mobili
g)Impianti di protezione antincendio

Le stesse lettere definiscono le abilitazioni delle imprese: “abilitata per le lettere a) ed e)” significa che l’impresa può realizzare impianti elettrici e impianti gas, e rilasciare le relative dichiarazioni.

Quando è obbligatoria

La dichiarazione si rilascia al termine di ogni installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli impianti dell’art. 1. Non è richiesta per la manutenzione ordinaria (art. 10, comma 1). Per l’installazione di apparecchi per uso domestico il decreto esclude progetto e collaudo, ma conferma l’obbligo della dichiarazione (art. 10, comma 2).

In caso di rifacimento parziale, dichiarazione e progetto riguardano solo la parte rifatta, ma devono tenere conto della sicurezza dell’intero impianto e indicare la compatibilità tecnica con l’esistente (art. 7, comma 3).

Chi la compila e firma

La compila l’impresa installatrice abilitata per la lettera dell’impianto. La firmano il dichiarante(titolare o legale rappresentante) e il responsabile tecnico, con timbro. Il committente firma la ricevuta nella sezione “Avvertenze per il committente”. Se la dichiarazione di un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 non si trova, si ricorre alla dichiarazione di rispondenza (DiRi).

Quando serve il progetto di un professionista

Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti delle lettere a), b), c), d), e) e g) è sempre redatto un progetto (art. 5, comma 1). Nei casi più semplici può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa, e in quel caso coincide almeno con lo schema dell’impianto (art. 7, comma 2). Nei casi dell’art. 5, comma 2 serve invece un professionista iscritto all’albo:

Sintesi dell’art. 5, comma 2, DM 37/08. Fa fede il testo del decreto.
ImpiantoProgetto di un professionista se…
a) elettrici, abitazioniTutte le utenze condominiali; singole unità abitative con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m²
a) elettrici, attività produttive, commercio, terziarioAlimentazione oltre 1000 V; bassa tensione con potenza impegnata oltre 6 kW; superficie oltre 200 m²
a) locali a rischioLocali ad uso medico, con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio; protezione da scariche atmosferiche in edifici oltre 200 m³
c) termici e climatizzazioneCanne fumarie collettive ramificate; climatizzazione pari o superiore a 40.000 frigorie/ora
e) gasPortata termica oltre 50 kW; canne fumarie collettive ramificate; gas medicali
g) antincendioAttività soggette a certificato prevenzione incendi; almeno 4 idranti o almeno 10 rilevatori

Cosa contiene: l’Allegato I

Il modello contiene i dati dell’impresa e la sua iscrizione (Registro imprese o Albo artigiani), la descrizione dell’impianto e il tipo di intervento, i dati del committente e dell’immobile, la dichiarazione vera e propria con progetto, norma tecnica seguita e verifiche eseguite, e l’elenco degli allegati. Gli allegati obbligatori sono: progetto (artt. 5 e 7), relazione con le tipologie dei materiali, schema dell’impianto realizzato, riferimento a dichiarazioni precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e, se servono, attestazioni per materiali non normalizzati.

La spiegazione campo per campo, con gli errori più frequenti, è nella guida al modulo della dichiarazione di conformità. Per i casi specifici: impianto elettrico e caldaia e impianto gas.

A chi va consegnata e dove si deposita

  • Al committente, al termine dei lavori (art. 7, comma 1).
  • Al distributore o venditore: per una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua il committente consegna una copia, senza allegati obbligatori, entro 30 giorni dall’allaccio. Vale anche per gli aumenti di potenza indicati dall’art. 8, comma 3. In mancanza, il fornitore può sospendere la fornitura (art. 8, comma 5).
  • Allo sportello unico per l’edilizia del Comune, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, quando si rifanno o si installano impianti in edifici che hanno già il certificato di agibilità (art. 11, comma 1).

Sanzioni

L’art. 15 prevede una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro per le violazioni degli obblighi dell’art. 7 (la dichiarazione) e da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni degli altri obblighi del decreto. Le irroga la Camera di commercio; le violazioni ripetute possono portare alla sospensione dell’iscrizione dell’impresa.

Compilarla in cantiere invece che la sera

Circa un terzo del modulo descrive l’impresa e non cambia mai; il resto sono dati che l’installatore conosce quando è ancora davanti all’impianto. Per questo i passaggi da spostare in cantiere sono quattro:

  1. Dati dell’impresa salvati una volta: ragione sociale, partita IVA, iscrizione, responsabile tecnico.
  2. Dati della pratica dettati sul posto: committente, indirizzo, tipologia, intervento, descrizione, materiali.
  3. Schema composto da una libreria di simboli, esportabile in DXF per chi lo rifinisce in CAD.
  4. Firma sullo schermo e PDF subito, da inviare al committente prima di ripartire.
Esempio

DiCo Veloce applica questi passaggi: intervista vocale di 11 domande (7 quando il profilo ditta è salvato), norme tecniche suggerite per tipologia, schema con export DXF e firma su schermo. Le prime 3 pratiche sono gratuite.

Un software riduce errori e omissioni ma non esegue le verifiche sull’impianto né sposta la responsabilità della dichiarazione, che resta dell’impresa installatrice.

FAQ · 06 voci

Domande frequenti

01Il DM 37/08 è ancora in vigore?

Sì. Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 è in vigore dal 27 marzo 2008 ed è stato modificato più volte: il modello dell’Allegato I è stato sostituito dal D.M. 19 maggio 2010 e la lettera b) dell’art. 1 è stata aggiornata nel 2022, includendo gli impianti in fibra ottica. Il testo vigente si consulta su Normattiva.

02Chi compila la dichiarazione di conformità?

L’impresa installatrice abilitata ai sensi dell’art. 3 del DM 37/08 per la lettera dell’impianto realizzato. La firmano il titolare o legale rappresentante (dichiarante) e il responsabile tecnico. Per le imprese non installatrici con ufficio tecnico interno si usa invece il modello dell’Allegato II.

03Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità?

Al termine di ogni installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di un impianto elencato all’art. 1 (elettrico, radiotelevisivo ed elettronico, riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitario, gas, sollevamento, antincendio). La manutenzione ordinaria non la richiede (art. 10).

04La dichiarazione di conformità ha una scadenza?

Il DM 37/08 non prevede una scadenza: la dichiarazione attesta come è stato realizzato l’impianto in quel momento. Se l’impianto viene trasformato o ampliato, l’impresa che esegue i nuovi lavori rilascia una nuova dichiarazione per la parte rifatta, indicandone la compatibilità con l’impianto esistente (art. 7, comma 3).

05Cosa significa impresa abilitata alle lettere del DM 37/08?

Le lettere da a) a g) dell’art. 1, comma 2 corrispondono alle tipologie di impianto. Un’impresa è abilitata solo per le lettere per cui il suo responsabile tecnico ha i requisiti riconosciuti dalla Camera di commercio: per esempio la lettera a) per gli impianti elettrici o la lettera e) per gli impianti gas.

06Cosa succede se non viene rilasciata la dichiarazione di conformità?

Le violazioni degli obblighi dell’art. 7 sono punite con una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro, irrogata dalla Camera di commercio (art. 15). Senza dichiarazione, inoltre, il distributore può sospendere una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua se il documento non viene consegnato entro 30 giorni dall’allaccio (art. 8).

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