La dichiarazione di conformità degli impianti (DiCo) è il documento con cui l’impresa installatrice attesta che un impianto è stato realizzato a regola d’arte, secondo il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Questa guida riassume cosa prevede il decreto, quando la dichiarazione è obbligatoria, cosa contiene e a chi va consegnata, con i riferimenti agli articoli. In fondo trovi come spostarne la compilazione dal PC della sera al cantiere.
Cos’è la dichiarazione di conformità
L’art. 7 del DM 37/08 stabilisce che al termine dei lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle di funzionalità, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità, redatta sul modello dell’Allegato I. Ne fanno parte integrante la relazione con la tipologia dei materiali impiegati e, quando previsto, il progetto. Le imprese non installatrici che hanno un ufficio tecnico interno usano invece il modello dell’Allegato II.
Cosa prevede il DM 37/08
Il decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, regola l’installazione degli impianti all’interno degli edifici: chi può installarli (imprese abilitate, art. 3), con quali requisiti (art. 4), quando serve un progetto (art. 5), come si realizzano (regola d’arte, art. 6), la dichiarazione di conformità (art. 7), gli obblighi di committente e proprietario (art. 8), il deposito presso lo sportello unico (art. 11) e le sanzioni (art. 15). Si applica alle sette tipologie dell’art. 1, comma 2:
| Lettera | Impianti |
|---|---|
| a) | Impianti elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere |
| b) | Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici e in fibra ottica |
| c) | Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, evacuazione dei fumi, ventilazione |
| d) | Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura |
| e) | Distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, compresi fumi e ventilazione |
| f) | Impianti di sollevamento di persone o cose: ascensori, montacarichi, scale mobili |
| g) | Impianti di protezione antincendio |
Le stesse lettere definiscono le abilitazioni delle imprese: “abilitata per le lettere a) ed e)” significa che l’impresa può realizzare impianti elettrici e impianti gas, e rilasciare le relative dichiarazioni.
Quando è obbligatoria
La dichiarazione si rilascia al termine di ogni installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria degli impianti dell’art. 1. Non è richiesta per la manutenzione ordinaria (art. 10, comma 1). Per l’installazione di apparecchi per uso domestico il decreto esclude progetto e collaudo, ma conferma l’obbligo della dichiarazione (art. 10, comma 2).
In caso di rifacimento parziale, dichiarazione e progetto riguardano solo la parte rifatta, ma devono tenere conto della sicurezza dell’intero impianto e indicare la compatibilità tecnica con l’esistente (art. 7, comma 3).
Chi la compila e firma
La compila l’impresa installatrice abilitata per la lettera dell’impianto. La firmano il dichiarante(titolare o legale rappresentante) e il responsabile tecnico, con timbro. Il committente firma la ricevuta nella sezione “Avvertenze per il committente”. Se la dichiarazione di un impianto realizzato prima del 27 marzo 2008 non si trova, si ricorre alla dichiarazione di rispondenza (DiRi).
Quando serve il progetto di un professionista
Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti delle lettere a), b), c), d), e) e g) è sempre redatto un progetto (art. 5, comma 1). Nei casi più semplici può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa, e in quel caso coincide almeno con lo schema dell’impianto (art. 7, comma 2). Nei casi dell’art. 5, comma 2 serve invece un professionista iscritto all’albo:
| Impianto | Progetto di un professionista se… |
|---|---|
| a) elettrici, abitazioni | Tutte le utenze condominiali; singole unità abitative con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m² |
| a) elettrici, attività produttive, commercio, terziario | Alimentazione oltre 1000 V; bassa tensione con potenza impegnata oltre 6 kW; superficie oltre 200 m² |
| a) locali a rischio | Locali ad uso medico, con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio; protezione da scariche atmosferiche in edifici oltre 200 m³ |
| c) termici e climatizzazione | Canne fumarie collettive ramificate; climatizzazione pari o superiore a 40.000 frigorie/ora |
| e) gas | Portata termica oltre 50 kW; canne fumarie collettive ramificate; gas medicali |
| g) antincendio | Attività soggette a certificato prevenzione incendi; almeno 4 idranti o almeno 10 rilevatori |
Cosa contiene: l’Allegato I
Il modello contiene i dati dell’impresa e la sua iscrizione (Registro imprese o Albo artigiani), la descrizione dell’impianto e il tipo di intervento, i dati del committente e dell’immobile, la dichiarazione vera e propria con progetto, norma tecnica seguita e verifiche eseguite, e l’elenco degli allegati. Gli allegati obbligatori sono: progetto (artt. 5 e 7), relazione con le tipologie dei materiali, schema dell’impianto realizzato, riferimento a dichiarazioni precedenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e, se servono, attestazioni per materiali non normalizzati.
La spiegazione campo per campo, con gli errori più frequenti, è nella guida al modulo della dichiarazione di conformità. Per i casi specifici: impianto elettrico e caldaia e impianto gas.
A chi va consegnata e dove si deposita
- Al committente, al termine dei lavori (art. 7, comma 1).
- Al distributore o venditore: per una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua il committente consegna una copia, senza allegati obbligatori, entro 30 giorni dall’allaccio. Vale anche per gli aumenti di potenza indicati dall’art. 8, comma 3. In mancanza, il fornitore può sospendere la fornitura (art. 8, comma 5).
- Allo sportello unico per l’edilizia del Comune, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, quando si rifanno o si installano impianti in edifici che hanno già il certificato di agibilità (art. 11, comma 1).
Sanzioni
L’art. 15 prevede una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro per le violazioni degli obblighi dell’art. 7 (la dichiarazione) e da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni degli altri obblighi del decreto. Le irroga la Camera di commercio; le violazioni ripetute possono portare alla sospensione dell’iscrizione dell’impresa.
Compilarla in cantiere invece che la sera
Circa un terzo del modulo descrive l’impresa e non cambia mai; il resto sono dati che l’installatore conosce quando è ancora davanti all’impianto. Per questo i passaggi da spostare in cantiere sono quattro:
- Dati dell’impresa salvati una volta: ragione sociale, partita IVA, iscrizione, responsabile tecnico.
- Dati della pratica dettati sul posto: committente, indirizzo, tipologia, intervento, descrizione, materiali.
- Schema composto da una libreria di simboli, esportabile in DXF per chi lo rifinisce in CAD.
- Firma sullo schermo e PDF subito, da inviare al committente prima di ripartire.
DiCo Veloce applica questi passaggi: intervista vocale di 11 domande (7 quando il profilo ditta è salvato), norme tecniche suggerite per tipologia, schema con export DXF e firma su schermo. Le prime 3 pratiche sono gratuite.
Un software riduce errori e omissioni ma non esegue le verifiche sull’impianto né sposta la responsabilità della dichiarazione, che resta dell’impresa installatrice.