Per l’impianto elettrico la dichiarazione di conformità è il documento che l’impresa installatrice rilascia alla fine dei lavori per attestare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, secondo il D.M. 37/2008. Serve al committente, al distributore di energia per l’allaccio e, in certi casi, al Comune. Qui trovi quando è obbligatoria, cosa contiene e cosa fare se non si trova.
Cos’è e chi la rilascia
Gli impianti elettrici sono la lettera a) dell’art. 1 del DM 37/08: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, protezione dalle scariche atmosferiche e automazione di porte, cancelli e barriere. La dichiarazione la rilascia l’impresa abilitata per la lettera a) che ha eseguito i lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle di funzionalità (art. 7). Per gli impianti elettrici le verifiche iniziali sono quelle della norma CEI 64-8, parte 6: esame a vista e prove strumentali.
Quando è obbligatoria
- nuovo impianto;
- trasformazione o ampliamento dell’impianto esistente;
- manutenzione straordinaria;
- rifacimento parziale: la dichiarazione riguarda la parte rifatta e indica la compatibilità con l’esistente (art. 7, c. 3).
Non serve per la manutenzione ordinaria (art. 10). Sostituire una presa o una lampadina non richiede la dichiarazione; aggiungere una linea, rifare il quadro o ampliare l’impianto sì.
Cosa contiene per un impianto elettrico
Il modulo è lo stesso per tutti gli impianti (Allegato I), ma per l’elettrico alcune voci sono specifiche:
| Voce | Cosa indicare per l’impianto elettrico |
|---|---|
| Tipo di intervento | Nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria |
| Potenza | La potenza massima impegnabile, richiesta espressamente dalla nota del modello per gli impianti elettrici |
| Norma tecnica | La norma seguita, di solito la CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori in bassa tensione |
| Progetto | Del responsabile tecnico (almeno lo schema) o del professionista nei casi dell’art. 5, c. 2 |
| Schema | Lo schema dell’impianto realizzato, tra gli allegati obbligatori |
| Materiali | La relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati |
La spiegazione di tutti i campi è nella guida al modulo dell’Allegato I.
Progetto: responsabile tecnico o professionista
Per l’elettrico il progetto di un professionista iscritto all’albo è obbligatorio (art. 5, c. 2) per:
- tutte le utenze condominiali;
- abitazioni con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m²;
- attività produttive, commercio e terziario alimentati oltre 1000 V, o in bassa tensione con oltre 6 kW o oltre 200 m²;
- locali a uso medico, con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio;
- protezione dalle scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³.
Negli altri casi il progetto può farlo il responsabile tecnico dell’impresa ed è costituito almeno dallo schema dell’impianto (art. 7, c. 2).
Nuova fornitura e aumento di potenza
Per una nuova fornitura di energia elettrica il committente consegna al distributore o al venditore una copia della dichiarazione, senza allegati obbligatori, entro 30 giorni dall’allaccio. Lo stesso vale per l’aumento di potenza dopo interventi sull’impianto, o quando l’aumento porta la potenza impegnata alle soglie dell’art. 5 o comunque a 6 kW (art. 8, c. 3). Se il documento non arriva, il fornitore può sospendere la fornitura dopo un avviso (art. 8, c. 5).
Cosa fare se manca
- Impianto realizzato prima del 27 marzo 2008: si può sostituire con una dichiarazione di rispondenza (DiRi), redatta dopo sopralluogo e accertamenti (art. 7, c. 6).
- Impianto più recente: si chiede all’impresa che lo ha realizzato. Se i lavori erano soggetti a deposito, una copia è presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune, che la inoltra alla Camera di commercio (art. 11).
- Nessuna delle due strade: un’impresa abilitata verifica l’impianto, lo adegua se serve e rilascia la dichiarazione per i lavori che esegue.
Quanto costa
Il decreto non stabilisce un prezzo. Per un impianto nuovo o modificato la dichiarazione è parte del lavoro: compilarla, con schema e allegati, è tempo che l’impresa mette nel preventivo. Per gli installatori quel tempo si riduce compilando sul posto: DiCo Veloce propone la CEI 64-8 per la lettera a), compone lo schema da una libreria di simboli e prepara il PDF da firmare sullo schermo, con 3 pratiche gratuite.