G-04Guida tecnica

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico: quando serve e cosa fare se manca

Di Giulio TrovatoAggiornata il 7 minuti di lettura

In breve

Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, cosa contiene, quando serve il progetto di un professionista, cosa consegnare al distributore e come rimediare se manca.

Per l’impianto elettrico la dichiarazione di conformità è il documento che l’impresa installatrice rilascia alla fine dei lavori per attestare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte, secondo il D.M. 37/2008. Serve al committente, al distributore di energia per l’allaccio e, in certi casi, al Comune. Qui trovi quando è obbligatoria, cosa contiene e cosa fare se non si trova.

Cos’è e chi la rilascia

Gli impianti elettrici sono la lettera a) dell’art. 1 del DM 37/08: produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, protezione dalle scariche atmosferiche e automazione di porte, cancelli e barriere. La dichiarazione la rilascia l’impresa abilitata per la lettera a) che ha eseguito i lavori, dopo le verifiche previste dalla normativa, comprese quelle di funzionalità (art. 7). Per gli impianti elettrici le verifiche iniziali sono quelle della norma CEI 64-8, parte 6: esame a vista e prove strumentali.

Quando è obbligatoria

  • nuovo impianto;
  • trasformazione o ampliamento dell’impianto esistente;
  • manutenzione straordinaria;
  • rifacimento parziale: la dichiarazione riguarda la parte rifatta e indica la compatibilità con l’esistente (art. 7, c. 3).

Non serve per la manutenzione ordinaria (art. 10). Sostituire una presa o una lampadina non richiede la dichiarazione; aggiungere una linea, rifare il quadro o ampliare l’impianto sì.

Cosa contiene per un impianto elettrico

Il modulo è lo stesso per tutti gli impianti (Allegato I), ma per l’elettrico alcune voci sono specifiche:

VoceCosa indicare per l’impianto elettrico
Tipo di interventoNuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria
PotenzaLa potenza massima impegnabile, richiesta espressamente dalla nota del modello per gli impianti elettrici
Norma tecnicaLa norma seguita, di solito la CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori in bassa tensione
ProgettoDel responsabile tecnico (almeno lo schema) o del professionista nei casi dell’art. 5, c. 2
SchemaLo schema dell’impianto realizzato, tra gli allegati obbligatori
MaterialiLa relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati

La spiegazione di tutti i campi è nella guida al modulo dell’Allegato I.

Progetto: responsabile tecnico o professionista

Per l’elettrico il progetto di un professionista iscritto all’albo è obbligatorio (art. 5, c. 2) per:

  • tutte le utenze condominiali;
  • abitazioni con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m²;
  • attività produttive, commercio e terziario alimentati oltre 1000 V, o in bassa tensione con oltre 6 kW o oltre 200 m²;
  • locali a uso medico, con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio;
  • protezione dalle scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³.

Negli altri casi il progetto può farlo il responsabile tecnico dell’impresa ed è costituito almeno dallo schema dell’impianto (art. 7, c. 2).

Nuova fornitura e aumento di potenza

Per una nuova fornitura di energia elettrica il committente consegna al distributore o al venditore una copia della dichiarazione, senza allegati obbligatori, entro 30 giorni dall’allaccio. Lo stesso vale per l’aumento di potenza dopo interventi sull’impianto, o quando l’aumento porta la potenza impegnata alle soglie dell’art. 5 o comunque a 6 kW (art. 8, c. 3). Se il documento non arriva, il fornitore può sospendere la fornitura dopo un avviso (art. 8, c. 5).

Cosa fare se manca

  1. Impianto realizzato prima del 27 marzo 2008: si può sostituire con una dichiarazione di rispondenza (DiRi), redatta dopo sopralluogo e accertamenti (art. 7, c. 6).
  2. Impianto più recente: si chiede all’impresa che lo ha realizzato. Se i lavori erano soggetti a deposito, una copia è presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune, che la inoltra alla Camera di commercio (art. 11).
  3. Nessuna delle due strade: un’impresa abilitata verifica l’impianto, lo adegua se serve e rilascia la dichiarazione per i lavori che esegue.

Quanto costa

Il decreto non stabilisce un prezzo. Per un impianto nuovo o modificato la dichiarazione è parte del lavoro: compilarla, con schema e allegati, è tempo che l’impresa mette nel preventivo. Per gli installatori quel tempo si riduce compilando sul posto: DiCo Veloce propone la CEI 64-8 per la lettera a), compone lo schema da una libreria di simboli e prepara il PDF da firmare sullo schermo, con 3 pratiche gratuite.

FAQ · 05 voci

Domande frequenti

01Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?

Al termine di ogni installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico (lettera a dell’art. 1 del DM 37/08). Non serve per la manutenzione ordinaria. Va consegnata al committente e, in caso di nuova fornitura o aumento di potenza nei casi previsti, al distributore entro 30 giorni.

02Chi rilascia la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?

L’impresa installatrice abilitata per la lettera a) del DM 37/08, che ha eseguito i lavori. La firmano il titolare o legale rappresentante e il responsabile tecnico dell’impresa.

03Cosa fare se manca la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?

Se l’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 si può far redigere una dichiarazione di rispondenza (DiRi). Se è più recente, la dichiarazione va chiesta all’impresa che ha eseguito i lavori; se l’impianto era soggetto a deposito, una copia si trova presso lo sportello unico del Comune. In alternativa occorre far verificare e, se serve, adeguare l’impianto da un’impresa abilitata, che rilascerà la dichiarazione per i lavori eseguiti.

04Quanto costa la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico?

Il DM 37/08 non fissa un prezzo. Quando l’impresa realizza o modifica l’impianto, la dichiarazione è parte del lavoro e del suo preventivo. Una dichiarazione di rispondenza per un impianto esistente richiede invece sopralluogo e verifiche, e il costo dipende da dimensione e stato dell’impianto.

05Dove trovare la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico?

La prima copia è del committente o proprietario. Se manca, si può chiedere all’impresa installatrice; per impianti in edifici già agibili rifatti o installati dopo il 2008 l’impresa doveva depositarla allo sportello unico per l’edilizia del Comune entro 30 giorni, che ne inoltra copia alla Camera di commercio (art. 11).

Prossimo passo

Vuoi applicarlo alla tua azienda?

15 minuti per guardare il tuo caso concreto: cosa si può automatizzare, con quali strumenti e a che ordine di costo.