G-09Guida tecnica

Iperammortamento 2026: vale anche per un software gestionale? Requisiti, esempi, errori

Di Giulio TrovatoAggiornata il 10 minuti di lettura

In breve

Quando un software gestionale rientra nell’iperammortamento 2026: le voci dell’Allegato V, interconnessione, perizia e comunicazioni al GSE, un esempio pratico su un gestionale da 5.900 € e gli errori che fanno perdere il beneficio.

Se stai per far scrivere un gestionale, prima o poi qualcuno ti dirà che con l’iperammortamento ti costa meno della metà. A volte è vero. Spesso no, perché la legge non agevola “il software” ma un elenco preciso di software, collegati alla produzione o ai fornitori, con una perizia e una procedura sul portale del GSE. Questa nota spiega quando un gestionale rientra, quanto fa risparmiare con un calcolo vero e dove si perde il beneficio. Io scrivo software, non dichiarazioni dei redditi: i numeri vanno sempre rifatti con il tuo commercialista.

La risposta breve

Sì, ma solo se il gestionale fa una delle cose elencate nell’Allegato V della legge di bilancio 2026 (produzione, manutenzione, qualità, logistica, supply chain, energia e poche altre) ed è interconnesso con la produzione o con i fornitori. Un gestionale per contabilità, fatture, preventivi o clienti non rientra. Un abbonamento SaaS nemmeno.

Quando rientra, per una SRL vale 43,20 € di IRES in meno ogni 100 € di costo, oltre al risparmio dell’ammortamento normale. Il vantaggio arriva in due anni o più, insieme alle quote di ammortamento.

Cosa dice la norma

L’iperammortamento 2026 è nell’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Per chi ha reddito d’impresa, il costo dei beni strumentali nuovi è maggiorato, ai soli fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (comma 427):

Art. 1, comma 427, legge 199/2025 e art. 4, comma 2, del decreto attuativo del 7 maggio 2026.
Quota degli investimentiMaggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni100%
Oltre 10 e fino a 20 milioni50%

Non è un credito d’imposta da compensare in F24: è una deduzione in più, che abbassa il reddito su cui paghi IRES o IRPEF. Vale solo per le imposte sui redditi, quindi non per l’IRAP. I beni ammessi sono quelli degli allegati IV (beni materiali) e V (software e beni immateriali), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 429, lettera a).

Tre provvedimenti successivi completano il quadro:

  • il decreto MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 fissa la procedura sul portale del GSE, la perizia e la certificazione contabile;
  • l’art. 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88) ha tolto il requisito dei beni prodotti nell’Unione europea, per tutti gli investimenti dal 1° gennaio 2026;
  • il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117) riporta la stessa disciplina nell’art. 364, con l’elenco dei software nell’Allegato F, e dal 1° gennaio 2027 abroga i commi della legge di bilancio (artt. 376 e 377).
Se apri Normattiva

Oggi i commi 427-436 compaiono come “abrogati dal D.Lgs. 117/2026”. La misura non è sparita: dal 2027 si legge nell’art. 364 del nuovo testo unico. Ho confrontato l’Allegato V della legge di bilancio con l’Allegato F del testo unico: l’elenco dei software è identico.

Quali gestionali rientrano

L’Allegato V elenca software, piattaforme e applicazioni per categoria di funzione, dalla lettera a) alla gg). Il nome del prodotto non conta: conta cosa fa. Ecco come leggo l’elenco quando qualcuno mi chiede un gestionale.

Lettura dell’Allegato V alla legge 199/2025. La decisione finale spetta al perito che firma la perizia.
Cosa fa il gestionaleVoce dell’Allegato VEsito
Pianifica la produzione, segue commesse e avanzamento in officina, legge i dati dalle macchined) gestione della produzione (MES); e) monitoraggio delle macchinePuò rientrare
Gestisce la manutenzione di macchine e impiantid) sistemi CMMSPuò rientrare
Registra controlli qualità, non conformità e lotti di produzionel) gestione della qualità del sistema produttivoPuò rientrare
Assegna i lavori e instrada i prodotti tra i repartii) dispatchingPuò rientrare
Magazzino, ordini ai fornitori e spedizioni, collegati ai sistemi dei fornitoriz) supply chain; bb) logistica con elevata integrazionePuò rientrare
Misura e ottimizza i consumi di energia di macchine e impiantit) gestione intelligente dell’energiaPuò rientrare
Usa l’AI generativa per documentazione tecnica e supporto alle decisionidd) 1) intelligenza artificiale generativaPuò rientrare
Contabilità, fatture elettroniche, paghe, note speseNessuna voceFuori
Clienti, preventivi, listini e sconti della rete venditaNessuna voceFuori
Qualunque software pagato a canone mensile (SaaS)Non è un costo ammortizzabileFuori

Il secondo filtro è la parola interconnesso. La legge chiede che il software sia collegato al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: in pratica che scambi dati in automatico con le macchine, con il sistema che governa la produzione o con i sistemi dei fornitori, senza nessuno che copia a mano. Il decreto non dà una definizione tecnica più precisa: l’interconnessione la verifica e la assevera il perito (art. 6).

Due cose che la norma non chiede. Non serve comprare insieme un macchinario: il comma 429 non lega i beni dell’Allegato V all’acquisto di quelli dell’Allegato IV. E non esiste un elenco di prodotti “certificati 4.0”: un software scritto su misura può rientrare come uno a scaffale, se fa le stesse cose ed è interconnesso (su come iscriverlo in bilancio vedi i punti ancora aperti).

I requisiti, uno per uno

  • Chi: imprese con reddito d’impresa e struttura produttiva in Italia, di qualunque forma e dimensione. Restano fuori le imprese in liquidazione o in procedura concorsuale e quelle con sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001; servono il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi in regola (comma 428).
  • Cosa: un bene immateriale nuovo compreso nell’Allegato V (comma 429, lettera a).
  • Come: interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura (comma 429).
  • Quando: investimento completato tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per il software conta la data di effettuazione secondo l’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, qualunque principio contabile si usi (art. 1, lettera l, del decreto attuativo).
  • Prove: perizia tecnica asseverata di un ingegnere o di un perito industriale iscritto all’albo, o attestazione di un ente di certificazione accreditato, su caratteristiche e interconnessione (art. 6); certificazione contabile di un revisore legale sulle spese sostenute (art. 7). Nessuna soglia minima: servono anche per pochi migliaia di euro.
  • Procedura: comunicazioni sulla piattaforma del GSE secondo i modelli approvati (comma 430 e art. 3 del decreto).
  • Cumulo: ammesso con altri incentivi sugli stessi costi, a condizione che non coprano le stesse quote di costo e che nel complesso non si superi il costo sostenuto; la base di calcolo è al netto dei contributi ricevuti per gli stessi costi (comma 431). Non vale per i beni che usano ancora il vecchio credito d’imposta 4.0 dell’art. 1, comma 446, della legge 207/2024.

Esempio pratico: un gestionale da 5.900 €

Prendo il prezzo di partenza del mio gestionale completo, 5.900 €, e immagino che serva a un’officina per pianificare la produzione e leggere lo stato delle macchine: quindi rientra nella lettera d) dell’Allegato V. Le ipotesi:

  • l’azienda è una SRL e paga l’IRES al 24% (art. 77 TUIR);
  • il software è consegnato, interconnesso e comunicato come completato nello stesso anno, e si ammortizza al 50% l’anno, il massimo deducibile per i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (art. 103, comma 1, TUIR);
  • l’azienda ha utili su cui pagare le imposte in entrambi gli anni;
  • considero solo l’IRES, perché la maggiorazione non vale per l’IRAP.

maggiorazione = 5.900 € × 180% = 10.620 €
deduzioni totali = 5.900 € + 10.620 € = 16.520 € (il 280% del costo)
IRES risparmiata in più = 10.620 € × 24% = 2.548,80 €
costo netto = 5.900 € − 1.416,00 € − 2.548,80 € = 1.935,20 €

Ripartizione in due periodi d’imposta, con ammortamento fiscale al 50% annuo.
AnnoAmmortamentoMaggiorazione 180%Deduzione totaleIRES risparmiata
1° anno2.950 €5.310 €8.260 €1.982,40 €
2° anno2.950 €5.310 €8.260 €1.982,40 €
Totale5.900 €10.620 €16.520 €3.964,80 €

Senza iperammortamento lo stesso software costa 4.484,00 € al netto dell’IRES, ed è quello che succede con un gestionale per listini e preventivi della rete vendita: stessa cifra, nessuna voce dell’Allegato V, nessuna maggiorazione. Con la maggiorazione il costo netto scende a 1.935,20 €. Se in bilancio il software si ammortizza in più anni, il totale non cambia: cambia in quanti anni arriva. Per una ditta individuale o una società di persone il calcolo è lo stesso, con l’aliquota IRPEF marginale al posto del 24%.

Prima di firmare

Dal vantaggio di 2.548,80 € vanno tolti il costo della perizia e quello della certificazione contabile, che servono a prescindere dall’importo. Chiedi i due preventivi prima di decidere. Se nello stesso anno l’azienda compra anche un macchinario agevolabile, chiedi al perito se può includere il software nello stesso incarico.

Comunicazioni al GSE e scadenze

Tutto passa dalla piattaforma del GSE, nell’Area Clienti, con accesso tramite SPID o CIE. Il decreto attuativo prevede questi passaggi (art. 3):

  1. Comunicazione preventiva, una per struttura produttiva, con tipo e importo degli investimenti e data prevista di interconnessione. Il GSE risponde entro 10 giorni, o chiede integrazioni da inviare entro altri 10.
  2. Comunicazione di conferma, entro 60 giorni dall’esito positivo, dopo aver pagato almeno il 20% del costo di ogni bene come acconto, con gli estremi delle fatture. Con il mio schema di pagamento per il software (30% all’avvio, 40% al prototipo approvato, 30% al collaudo) la prima rata copre già l’acconto.
  3. Comunicazione di completamento, dopo la consegna e l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028, con le attestazioni di perizia e certificazione contabile.
  4. Comunicazioni periodiche: entro il 20 gennaio di ogni anno (investimenti, costi, utilizzo previsto) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento), fino alla fine della fruizione.

La piattaforma è aperta per le preventive dal 12 giugno 2026, per le conferme dal 21 luglio 2026 e per i completamenti dal 15 ottobre 2026. La maggiorazione si usa dal periodo d’imposta in cui invii la comunicazione di completamento, se il bene è entrato in funzione nello stesso periodo, e solo dopo l’esito positivo del GSE (art. 4, comma 1).

Sei errori che fanno perdere il beneficio

1. Fidarsi dell’etichetta “4.0”

Un’offerta che chiama il software “gestionale 4.0” non prova niente. Conta cosa fa il programma rispetto all’Allegato V e cosa scrive il perito. Se il gestionale fa preventivi, fatture e anagrafiche, resta fuori anche con il nome giusto.

2. Pagarlo a canone

Lo stesso software comprato in licenza o sviluppato su commessa può rientrare; pagato in abbonamento mensile no, perché non c’è un costo da ammortizzare. Se il fornitore propone solo il canone, chiedi se esiste la licenza a tempo indeterminato.

3. Saltare una comunicazione o un termine

Senza preventiva, conferma e completamento nei termini, la procedura non si perfeziona e il beneficio non c’è (art. 3, comma 5). Il termine più facile da mancare è quello dei 60 giorni per la conferma, legato al pagamento del 20%.

4. Consegnare senza interconnettere

Un software installato ma non ancora collegato alle macchine o ai fornitori non si può comunicare come completato: la comunicazione di completamento si invia dopo l’interconnessione (art. 3, comma 3). Se l’interconnessione slitta all’anno dopo, slitta anche l’anno da cui parte la maggiorazione. Conviene mettere la data di interconnessione nel contratto, non solo quella di consegna.

5. Non mettere in conto perizia e certificazione

Sono obbligatorie per ogni importo. Su un software di qualche migliaio di euro possono mangiarsi una parte importante del vantaggio: vanno chieste prima, non dopo la consegna.

6. Dimenticare il 20 gennaio e il 30 giugno

Le comunicazioni periodiche continuano per tutti gli anni in cui usi la maggiorazione. Mettile in calendario il giorno in cui invii il completamento.

Dicitura in fattura

A differenza del vecchio credito d’imposta 4.0, né la legge 199/2025 né il decreto attuativo chiedono una frase precisa in fattura. Se il cliente me lo chiede, in fattura scrivo comunque cosa fa il software e il riferimento all’art. 1, commi 427-436, della legge 199/2025: aiuta il perito e chi farà i controlli.

Cosa non è ancora chiaro

Su alcuni punti, a metà ottobre 2026, le fonti ufficiali non danno una risposta esplicita. Li segnalo per quello che sono.

  • Licenza o sviluppo su commessa. Legge e decreto parlano di beni immateriali nuovi e di costo di acquisizione, senza distinguere. Non ho trovato chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sul software su misura per il 2026: come iscriverlo in bilancio va deciso con il commercialista.
  • Gestionali misti. Se lo stesso programma ha moduli dentro e fuori l’Allegato V (per esempio preventivi e produzione), il decreto non dice come dividere il costo. Conviene che il preventivo del fornitore quoti i moduli separatamente.
  • Quote degli anni prima del completamento. Il decreto dice da quando la maggiorazione si applica, non come trattare eventuali quote di ammortamento già dedotte negli anni precedenti senza maggiorazione.
  • Modelli delle comunicazioni periodiche. Il decreto le prevede, ma sul sito del GSE, a metà ottobre 2026, sono pubblicati solo i modelli di preventiva, conferma e completamento.

Se stai valutando un gestionale per la produzione, la manutenzione o il magazzino, guardiamo insieme cosa deve fare prima di parlare di incentivi: se le funzioni rientrano nell’Allegato V, posso preparare la descrizione tecnica che serve al perito. La perizia la firma un ingegnere o un perito industriale, il conto fiscale lo fa il commercialista. Prezzi e tempi sono nella pagina Gestionali su misura e nel listino.

Nota informativa aggiornata ai testi in vigore a metà ottobre 2026: non sostituisce il parere del commercialista né la perizia tecnica.

FAQ · 05 voci

Domande frequenti

01L’iperammortamento 2026 è al 180% o al 280%?

La maggiorazione è del 180% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Si aggiunge all’ammortamento normale, che resta al 100%: in tutto si deduce il 280% del costo. Su un software da 5.900 € le deduzioni totali sono 16.520 €, di cui 10.620 € in più grazie alla maggiorazione.

02Un software in abbonamento (SaaS) rientra nell’iperammortamento?

No. La maggiorazione si applica al costo di acquisizione, ai soli fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (art. 1, comma 427, legge 199/2025). Un canone SaaS è un costo d’esercizio e non si ammortizza: non c’è niente da maggiorare. A metà ottobre 2026 non esiste una norma che includa i canoni cloud.

03Possono usarlo i liberi professionisti e le ditte individuali?

Le ditte individuali e le società di persone sì, perché producono reddito d’impresa: il risparmio si calcola con l’aliquota IRPEF marginale al posto dell’IRES. I liberi professionisti no, perché la norma parla solo di soggetti titolari di reddito d’impresa. Chi è nel regime forfettario non deduce gli ammortamenti, quindi in pratica non ne ricava nulla.

04Il bene deve essere prodotto in Europa?

Non più. Il testo originale del comma 427 limitava la maggiorazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. L’art. 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 ha tolto il requisito per tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

05Serve la perizia anche per un software da pochi migliaia di euro?

Sì. Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 non prevede soglie: caratteristiche e interconnessione si dimostrano con una perizia asseverata di un ingegnere o di un perito industriale iscritto all’albo, oppure con l’attestazione di un ente di certificazione accreditato (art. 6); le spese con una certificazione contabile di un revisore legale (art. 7). Su importi piccoli conviene chiedere i due preventivi prima di decidere.

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