G-05Guida tecnica

Dichiarazione di rispondenza (DiRi): cos’è, quando si fa e chi può rilasciarla

Di Giulio TrovatoAggiornata il 6 minuti di lettura

In breve

La dichiarazione di rispondenza sostituisce la dichiarazione di conformità mancante per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008. Requisiti di chi la firma, procedura, differenze con la DiCo e costi.

La dichiarazione di rispondenza (DiRi) serve quando un impianto esiste ma la sua dichiarazione di conformità non si trova. Capita con impianti di vecchia data, al momento di un allaccio, di una pratica edilizia o di una verifica sulla casa. Il DM 37/08 la ammette solo a condizioni precise: per data dell’impianto e per chi può firmarla.

Cos’è la dichiarazione di rispondenza

L’art. 7, comma 6 del DM 37/08 stabilisce che, se la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto è sostituita da una dichiarazione di rispondenza, resa sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti. Per gli allacci, l’art. 8 la accetta al posto della dichiarazione di conformità.

Quando si può fare

  • L’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del decreto.
  • La dichiarazione di conformità originale non è mai stata rilasciata, oppure è andata persa.

Per impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 il decreto non prevede la DiRi: la dichiarazione va chiesta all’impresa che ha eseguito i lavori, cercata presso lo sportello unico del Comune se era soggetta a deposito (art. 11), oppure l’impianto va verificato e adeguato da un’impresa abilitata, che rilascerà una nuova dichiarazione per i lavori eseguiti.

Chi può rilasciarla

ChiRequisiti (art. 7, c. 6)Per quali impianti
ProfessionistaIscritto all’albo con le competenze tecniche richieste, almeno 5 anni di attività nel settore impiantistico interessatoTutti
Responsabile tecnicoDa almeno 5 anni responsabile tecnico di un’impresa abilitata (art. 3) operante nel settore interessatoSolo impianti che non richiedono il progetto di un professionista (fuori dall’art. 5, c. 2)

Per sapere se un impianto rientra nell’art. 5, comma 2 (per esempio un impianto elettrico di un’abitazione oltre 6 kW o oltre 400 m², o un impianto gas oltre 50 kW) vedi la tabella delle soglie nella guida al DM 37/08.

Come si redige

  1. Sopralluogo: ricostruzione dell’impianto esistente, dei suoi componenti e del contesto d’uso.
  2. Accertamenti: verifiche e prove strumentali previste dalle norme del settore (per l’elettrico, quelle della CEI 64-8).
  3. Documentazione: descrizione dell’impianto, esito delle verifiche, eventualmente schema e rilievo fotografico.
  4. Dichiarazione firmata sotto personale responsabilità. Se l’impianto non è rispondente, prima vanno eseguiti gli adeguamenti, e per quei lavori l’impresa rilascia la sua dichiarazione di conformità.

DiRi e DiCo a confronto

Dichiarazione di conformitàDichiarazione di rispondenza
QuandoAl termine dei lavoriA posteriori, se la DiCo manca
ImpiantiQualsiasi dataSolo eseguiti prima del 27/03/2008
Chi la firmaImpresa installatrice abilitataProfessionista o responsabile tecnico con 5 anni nel settore
ModelloAllegato I (o II) del decretoNessun modello allegato al decreto
BaseLavori eseguiti e verifiche finaliSopralluogo e accertamenti sull’esistente

Modulo e allegati

Gli Allegati I e II del DM 37/08 sono i modelli della dichiarazione di conformità; per la DiRi il decreto non allega un modello. Ordini professionali e associazioni di categoria ne pubblicano di propri: qualunque modello si usi, deve identificare impianto e immobile, chi dichiara e con quali requisiti, e riportare l’esito di sopralluogo e accertamenti.

Quanto costa

Il decreto non fissa tariffe. Il costo dipende dal tempo di sopralluogo, dalle prove strumentali e dalla documentazione da produrre, quindi da dimensione e stato dell’impianto. Un preventivo serio indica quali verifiche sono incluse e cosa succede se l’impianto va adeguato.

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FAQ · 05 voci

Domande frequenti

01Cos’è la dichiarazione di rispondenza (DiRi)?

È il documento che sostituisce la dichiarazione di conformità quando questa non è stata prodotta o non è più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008. È prevista dall’art. 7, comma 6 del DM 37/08 e viene resa sotto personale responsabilità dopo sopralluogo e accertamenti.

02Quando posso fare la dichiarazione di rispondenza?

Quando l’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/08, e la sua dichiarazione di conformità manca o non si trova. Per impianti realizzati dopo quella data il decreto non prevede la DiRi.

03Chi può rilasciare la dichiarazione di rispondenza?

Un professionista iscritto all’albo con le competenze richieste e almeno cinque anni di attività nel settore impiantistico interessato. Per gli impianti che non richiedono il progetto di un professionista (art. 5, comma 2) può rilasciarla anche chi è da almeno cinque anni responsabile tecnico di un’impresa abilitata nello stesso settore.

04Quanto costa la dichiarazione di rispondenza per un impianto elettrico?

Il DM 37/08 non fissa un prezzo. Il costo dipende dal sopralluogo e dalle verifiche necessarie, quindi da dimensione, complessità e stato dell’impianto. Conviene chiedere un preventivo che indichi quali prove strumentali sono comprese.

05Esiste un modulo ufficiale per la dichiarazione di rispondenza?

Il DM 37/08 contiene due modelli, l’Allegato I e l’Allegato II, entrambi per la dichiarazione di conformità. Per la DiRi il decreto non allega un modello ufficiale: professionisti, ordini e associazioni usano propri modelli, che devono comunque riportare l’esito del sopralluogo e degli accertamenti.

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