La dichiarazione di rispondenza (DiRi) serve quando un impianto esiste ma la sua dichiarazione di conformità non si trova. Capita con impianti di vecchia data, al momento di un allaccio, di una pratica edilizia o di una verifica sulla casa. Il DM 37/08 la ammette solo a condizioni precise: per data dell’impianto e per chi può firmarla.
Cos’è la dichiarazione di rispondenza
L’art. 7, comma 6 del DM 37/08 stabilisce che, se la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto è sostituita da una dichiarazione di rispondenza, resa sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti. Per gli allacci, l’art. 8 la accetta al posto della dichiarazione di conformità.
Quando si può fare
- L’impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del decreto.
- La dichiarazione di conformità originale non è mai stata rilasciata, oppure è andata persa.
Per impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 il decreto non prevede la DiRi: la dichiarazione va chiesta all’impresa che ha eseguito i lavori, cercata presso lo sportello unico del Comune se era soggetta a deposito (art. 11), oppure l’impianto va verificato e adeguato da un’impresa abilitata, che rilascerà una nuova dichiarazione per i lavori eseguiti.
Chi può rilasciarla
| Chi | Requisiti (art. 7, c. 6) | Per quali impianti |
|---|---|---|
| Professionista | Iscritto all’albo con le competenze tecniche richieste, almeno 5 anni di attività nel settore impiantistico interessato | Tutti |
| Responsabile tecnico | Da almeno 5 anni responsabile tecnico di un’impresa abilitata (art. 3) operante nel settore interessato | Solo impianti che non richiedono il progetto di un professionista (fuori dall’art. 5, c. 2) |
Per sapere se un impianto rientra nell’art. 5, comma 2 (per esempio un impianto elettrico di un’abitazione oltre 6 kW o oltre 400 m², o un impianto gas oltre 50 kW) vedi la tabella delle soglie nella guida al DM 37/08.
Come si redige
- Sopralluogo: ricostruzione dell’impianto esistente, dei suoi componenti e del contesto d’uso.
- Accertamenti: verifiche e prove strumentali previste dalle norme del settore (per l’elettrico, quelle della CEI 64-8).
- Documentazione: descrizione dell’impianto, esito delle verifiche, eventualmente schema e rilievo fotografico.
- Dichiarazione firmata sotto personale responsabilità. Se l’impianto non è rispondente, prima vanno eseguiti gli adeguamenti, e per quei lavori l’impresa rilascia la sua dichiarazione di conformità.
DiRi e DiCo a confronto
| Dichiarazione di conformità | Dichiarazione di rispondenza | |
|---|---|---|
| Quando | Al termine dei lavori | A posteriori, se la DiCo manca |
| Impianti | Qualsiasi data | Solo eseguiti prima del 27/03/2008 |
| Chi la firma | Impresa installatrice abilitata | Professionista o responsabile tecnico con 5 anni nel settore |
| Modello | Allegato I (o II) del decreto | Nessun modello allegato al decreto |
| Base | Lavori eseguiti e verifiche finali | Sopralluogo e accertamenti sull’esistente |
Modulo e allegati
Gli Allegati I e II del DM 37/08 sono i modelli della dichiarazione di conformità; per la DiRi il decreto non allega un modello. Ordini professionali e associazioni di categoria ne pubblicano di propri: qualunque modello si usi, deve identificare impianto e immobile, chi dichiara e con quali requisiti, e riportare l’esito di sopralluogo e accertamenti.
Quanto costa
Il decreto non fissa tariffe. Il costo dipende dal tempo di sopralluogo, dalle prove strumentali e dalla documentazione da produrre, quindi da dimensione e stato dell’impianto. Un preventivo serio indica quali verifiche sono incluse e cosa succede se l’impianto va adeguato.
Una DiCo compilata e archiviata bene oggi evita una DiRi domani. DiCo Veloce conserva ogni pratica con schema e allegati, ritrovabile anche anni dopo.